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Nuove regole europee di default: cosa accade il 1° gennaio 2021

Aggiornamento: 11 gen 2021


In questo giorni si sente tanto parlare delle nuove regole di default stabilite a livello europeo, se ne parla come un fulmine a ciel sereno, ma tanto a ciel sereno non è.

I criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014; per assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021.


Ma vediamo quali sono le nuove regole

Prima di tutto si fa una distinzione tra privato/PMI e Impresa, dove per privato/PMI si identificano Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizioni verso la banca inferiori a 1 milione di Euro.

Il default si ha quando:

  • Il privato/PMI ha un importo non pagato che supera € 100,00, mentre per le imprese la soglia è di € 500,00

  • Importo supera l'1% delle esposizioni verso la banca

  • le esposizioni perdurano per oltre 90 giorni

Ora la domanda nasce spontanea: ma se supero i miei affidamenti di € 100,00 o € 500,00 (a seconda del tipo di azienda) sarò segnalato come cattivo pagatore?

La risposta è NI!!

????? perchè NI?

Perché affinché si sia segnalati in CR occorre che si verifichino non una condizione, ma diverse e nello specifico tutte e tre quelle segnalate sopra, ovvero superare l'importo soglia + percentuale soglia + tempo soglia.

Di seguito un layout per capire meglio:

Sostanzialmente non si potrà andare a rosso sul conto corrente.

Queste nuove regole inducono le imprese a prestare molta attenzione alla gestione delle finanze, all'utilizzo dei conti correnti.


Quindi non si potrà più sconfinare?

Lo sconfinamento, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la CIV, commissione di istruttoria veloce).

Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.

Certo è che sconfinare non è un buon segnale che l'azienda da alla propria banca ed al sistema bancario, vuol dire che non siamo in grado di pianificare i nostri flussi di cassa o che, peggio ancora, non siamo in grado di onorare gli impegni presi.


Le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?

Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla Centrale dei Rischi, ma comunque nella valutazione "merito di credito" vanno considerate.

La novità riguarda la classificazione "a sofferenza", che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che lo riguardano disponibili all'interno del gruppo stesso.


Per ulteriori info di seguito link alle FAQ di Banca d'Italia


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