La #garanzia è gratuita per tutte le operazioni.
Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
Prima del Decreto Cura Italia la garanzia era gratuita solo nelle regioni del Mezzogiorno, ora è stata estesa la gratuità a tutta Italia
È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
Si è passato dal 2019 da un sistema di #scoring ad un sistema di #rating il che implica, nella valutazione della #affidabilitàfinanziaria della tua azienda, la lettura delle banche dati quali #CRIF #Cerved e la #Centralerischi .
Quindi la tua azienda poteva non essere garantibile in quanto il tuo andamento/comportamento nel pagamento delle rate dei #finanziamenti o dell'utilizzo dei #fidi non era regolare.
Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
Potrai richiedere una liquidità aggiuntiva al tuo finanziamento in corso, rinegoziando quello precedente.
Ad esempio:
ho un finanziamento di importo iniziale di € 50.000,00, residuo ad oggi € 25.000,00, posso richiedere un finanziamento di € 40.000,00, con cui estinguo il finanziamento precedente e avrò € 15.000,00 di liquidità
ho un finanziamento di importo iniziale di € 50.000,00, residuo ad oggi di € 25.000,00 ed un anticipo fatture di € 50.000,00, utilizzato per € 30.000,00, posso richiedere un finanziamento di € 70.000,00 con cui estinguerò il #finanziamento precedente, l'importo di anticipo fatture utilizzato ed avrò € 15.000,00 di liquidità
Viene estesa la durata della #garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
E' stata prevista l'esenzione automatica se hai chiesto la sospensione dei finanziamenti e fidi in essere
È annullato il pagamento delle commissioni
per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza #COVID19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Novità per sostenere il periodo di chiusura delle imprese per far fronte alle esigenze correnti (fitto,bollette, canoni di noleggio operativo, etc etc)
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